L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedessero, entro il 30 giugno;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente l’Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l’aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione.